Titolo pagina: Diritto all'assistenza scolastica del minore disabile
Diritto all'assistenza scolastica del minore disabile: competenza giurisdizionale, analisi del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Sommario:
- Premessa;
- Analisi del Fumus Boni Iuris;
- Analisi del Periculum in mora;
- Competenza giurisdizionale.
Premessa.
Negli ultimi anni, moltissimi genitori d'alunni portatori di handicap, sia fisico sia psichico, sono stati costretti a ricorrere alla magistratura, per poter vedersi riconosciuto il diritto dei propri figli di fruire di un insegnante di sostegno nell'intero orario scolastico settimanale, e non solo per pochissime ore, in considerazione di gravi patologie che impediscono un adeguato inserimento del minore disabile nell'ambiente scolastico. Fino a qualche anno fa, sono stati numerosi i ricorsi al giudice dell'urgenza, ex art. 700 c.p.c., a difesa del cittadino dal potere discrezionale della pubblica amministrazione scolastica, nella nomina dell'insegnante di sostegno e del "monte ore" riconosciuto a favore dell'alunno disabile (cfr. Trib. Modica, 5 maggio 2008; Trib. Pescara, 26 gennaio 2007; Trib. Aquila, 6 dicembre 2005; Trib. Taranto, 12 dicembre 2005). Il ricorso al Giudice Ordinario, nelle vesti di giudice dell'urgenza, permette la tutela, in tempi rapidissimi, di un diritto soggettivo minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile. ecentemente, invece, c'è stato un cambio di rotta della Corte di Cassazione, sostenendo la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La sottrazione di questa delicata materia alla giurisdizione ordinaria non determina grossi inconvenienti, in quanto, ove sussista un pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, si può adire anche il Giudice Amministrativo in via cautelare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 21 della legge 1034/1971, come modificata dalla legge 205/2000, per ottenere un provvedimento dal Presidente del Collegio in tempi rapidissimi. Al contempo, appare utile richiamare il comma 10 dello stesso art. 21 e l'art. 26 della legge TAR, che hanno introdotto la << decisione in forma semplificata >>. In altre parole, il Collegio del TAR, all'esito della Camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, anziché decidere rapidamente solo sulla misura cautelare, può definire il giudizio direttamente nel merito, con carattere di priorità, se il contraddittorio e l'istruttoria appaiono completi e dopo aver sentito le parti costituite. Se il contraddittorio non è completo, il tribunale ordina il suo completamento, per poi fissare la data di udienza di trattazione del merito, sempre con priorità. In sede cautelare, anche il Giudice Amministrativo applicherà gli stessi criteri richiesti dall'art. 700 del codice di procedura civile: il Fumus Boni Iuris e il Periculum in mora.
Analisi del Fumus Boni Iuris.
Il Giudice cautelare svolge un'indagine sommaria circa la sussistenza del Fumus Boni Iuris. Il Fumus Boni Iuris[1] è la "probabile sussistenza del diritto soggettivo", di cui il ricorrente chiede la tutela in quanto teme che un pregiudizio possa incidere negativamente nella propria sfera giuridica. Tale requisito è analizzato dal giudice adito con cognizione elastica, veloce e semplificata, al fine di ottenere il provvedimento in tempi molto brevi. In relazione alla tematica oggetto di questo studio, il Fumus Boni Iuris è strettamente collegato alla normativa che tutela i diritti del disabile: articoli 3, 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge 104/1992 <
Analisi del Periculum in mora.
In ordine successivo, il Giudice cautelare rileva la sussistenza del Periculum in mora, in quanto, a causa della riduzione delle ore di sostegno e di assistenza scolastica, il disabile incontra difficoltà quotidiane nelle potenzialità di apprendimento, di formazione e di sviluppo della persona. In altri casi simili, il giudice dell'urgenza ha individuato il periculum in mora nella perdita di fiducia del disabile sulle proprie capacità, facendo aumentare il suo disagio sociale[2]. In ogni caso, il ricorso a provvedimenti cautelari ed urgenti trova giustificazione dalla circostanza che il tempo necessario, per far valere il diritto nel giudizio di merito, pregiudicherebbe la condizione dell'alunno disabile[3], in quanto perderebbe l'anno scolastico, a scapito di un adeguato inserimento nell'ambiente d'apprendimento e con il rischio d'irreparabile lesione del diritto all'istruzione[4]. Si può ragionevolmente sostenere che, la Pubblica Amministrazione, prima di procedere alla eventuale riduzione delle ore di sostegno a causa di "tagli in organico", deve svolgere un accertamento sui pregiudizi imminenti e irreparabili ai quali può andare incontro l'alunno disabile, nel diritto alla salute e all'istruzione, altrimenti si riscontra una <<"irragionevolezza" dell'esercizio della discrezionalità tecnica>>[5]. Il giudice cautelare adotta il provvedimento sulla base di una istruttoria sommaria, senza applicare le formalità richieste dal procedimento a cognizione piena e omessa ogni formalità non essenziale. Sono considerate le dichiarazioni testimoniali degli insegnanti e dei genitori degli altri alunni, sottoscritte dagli stessi, i quali assumono le vesti di semplici informatori sui comportamenti del minore disabile [6]. Occorre evidenziare, soprattutto, che si dà maggior rilevanza alle certificazioni rilasciate dalle strutture pubbliche, come le Aziende Sanitarie Locali, o da equipe pedagogica che attestano la grave patologia e l'utilità di un sostegno specialistico per l'intero orario settimanale, al fine di favorire un miglioramento nelle condizioni di vita del disabile[7]. A maggior ragione, poi, si ritiene fatto notorio che il minore disabile possa ottenere progressi con l'assistenza specialistica a tempo pieno: sono moltissimi i documenti e gli studi di natura psicologica e medica a sostegno di questa teoria, molti dei quali sono stati anche spunti preziosissimi per l'intervento del nostro legislatore[8].
Competenza giurisdizionale.
Alla luce di quanto esposto, appare utile analizzare la sindacabilità del Giudice Ordinario, nelle vesti di giudice dell'urgenza, sulla discrezionalità tecnica della P.A in tema di assistenza scolastica a favore del disabile. Negli ultimi anni, sono state moltissime le ordinanze che hanno ammesso la giurisdizione del giudice dell'urgenza ex art. 700 c.p.c., facendo rientrare questa delicatissima materia nell'alveo della competenza dell' Autorità Giudiziaria Ordinaria[9]. È doveroso ricordare che c'è stato un cambio di rotta della Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 1144 del 2007, che affronta la questione del riparto di giurisdizione tra il Giudice Ordinario (nelle vesti del Giudice dell'urgenza) e il Tribunale Amministrativo Regionale, sulla scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione Scolastica di affiancare un insegnante di sostegno specializzato ad un allievo portatore di handicap. Ora, i tecnici del diritto si trovano, come spesso accade nel mondo della giurisprudenza, a dover analizzare e discutere la motivazione del nuovo orientamento. Il nuovo inquadramento giurisdizionale ha suscitato ampi dibattiti dai quali sono emersi problemi applicativi: diversi ricorsi ex art. 700 c.p.c. si sono conclusi con la dichiarazione di "difetto di giurisdizione", rinviando il ricorrente al Tribunale Amministrativo Regionale competente[10]. Rivisitando queste pronunce, cerchiamo di delineare il ragionamento applicato:
1) tesi favorevole al Giudice dell'urgenza ex art. 700 c.p.c..
La Giurisdizione si determina sulla base della domanda, la quale s'identifica nel petitum, in pratica la richiesta rivolta al giudice, e soprattutto nella causa pretendi, ossia la ragione intrinseca posta a fondamento dell'istanza. Dalla lettura approfondita del nostro ordinamento scritto, possiamo rilevare la distinzione tra situazioni soggettive a nucleo rigido e situazioni soggettive a nucleo variabile. Le situazioni soggettive a nucleo rigido sono diritti soggettivi assoluti, primari, giacché sono strettamente legati alla persona, e garantiti, in modo diretto, dal nostro legislatore. Ad esempio il diritto alla salute, il diritto all'integrità psico-fisica[11]. Su tale bene tutelato la Pubblica Amministrazione ha solo un potere accertativo, cioè può solo valutare i fatti indicati dal soggetto leso senza assumere decisioni che possono determinare un <
2) tesi favorevole al Giudice Amministrativo.
Diverse Amministrazioni scolastiche hanno presentato reclamo contro le ordinanze del Giudice dell'urgenza ex art. 700 c.p.c., sollevando la solita questione di rito, secondo la quale il Giudice ordinario non ha la giurisdizione in materia di diritto all'assistenza scolastica del disabile. Ad avvalorare tale tesi, c'è stata la sentenza della Cassazione Civile S.U. del 19 gennaio 2007, n. 1144 che ha considerato il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 80, art. 33 nella parte che <
Trib. Taranto, 12 dicembre 2005, secondo cui << sussiste il "fumus boni iuris", poiché il diritto all'istruzione e all'apprendimento effettivi della persona affetta da handicap è tutelato costituzionalmente dagli articoli 2, 3 co. 2, 34 e 38 e attuato dalla legislazione statale ed, in particolare dalla legge 104/92 artt. 12 co. 2 e 4 e 13 co. 3, riguardanti la materia del sostegno all'alunno disabile quale strumento di piena integrazione scolastica>>.
[2] Trib. Ancona, 16 Marzo 2004. Vedi anche T.A.R. Puglia, 25 Giugno 2009, in www.edscuola.it.
[3] Trib.Pescara, 26 Gennaio 2007, secondo cui <
[4] Trib. Aquila, 6 Dicembre 2005.
[5] Trib.Pescara, cit..
[6] Trib.Pescara, cit, secondo cui la condizione di disagio della minore nella scuola << è comprovato dalle stesse dichiarazioni testimoniali scritte dei docenti e dei genitori di altri alunni, allegate dai resistenti, circa recentissimi, abituali e persistenti comportamenti aggressivi della minore…>>.
[7] Trib. Modica, 5 Maggio 2008.
[8] Trib.Pescara, cit..
[9] Trib. Venezia, III sez. civ., 2 Marzo 2004; Trib. Salerno, 6 Agosto 2004; Trib. Roma, II sezi. civ., 7 febbraio 2004; Trib. Taranto, 12 Dicembre 2005 ; Trib. Ancona, 16 Marzo 2004.
[10] cfr, fra tante, T. A. R.Lombardia, 2 Aprile 2008, n. 794, nella quale il Giudice amministrativo, richiamando l'esito negativo del precedente ricorso ex art.700 c.p.c. al giudice ordinario che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in materia, ritiene sussistente la giurisdizione del T.A.R. Vedi anche Trib. Sciacca, 14 Novembre 2006.
[11] Cassazione S.U.,1 Agosto 2006, n. 17461.
[12] Vedi Nuovo dizionario giuridico, 1998, Ed. Simone, voce Interessi legittimi, secondo cui l'interesse legittimo non è tutelato immediatamente e pienamente, ma solo <
[13] Cass. Sez.U., 1 Agosto 2006, n. 17461.
[14] Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, in Diritto Amministrativo, Volume II, Monduzzi, p.1950 ss..
[15] T.A.R. Puglia, cit..
[16] T.A.R. Puglia, cit..
[17] La sentenza del Tar Puglia ha richiamato la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125, secondo cui, in caso di violazione di un diritto della personalità è risarcibile il danno esistenziale, ai sensi dell'articolo 2059 c.c., se il diritto leso ha rilevanza costituzionale.
[18] T.A.R. Puglia, cit..
[19] Monteleone, Diritto processuale civile, 3° ed., 2002, p. 180.
a cura di Fortuna Di Chio di "Altalex"
13 Febbario 2010


