Titolo pagina: Legge 37 del 14 Febbraio 1974
"Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico."
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 1974, n. 61
Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (nota 1).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (nota 1).
Nota 1. Si ricorda che il comma è stato aggiunto
dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376.


