Titolo pagina: Auto, le agevolazioni per i non vedenti
L'articolo 6, comma I, lettera e) della legge numero 448/1999 ha esteso il beneficio della detrazione dall'imposta lorda (Irpef), nella misura del 19%, alle spese sostenute per l'acquisto di veicoli da parte dei non vedenti e dei sordomuti. L'articolo 50 della legge numero 342/2000 ha, inoltre, stabilito l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4% alle cessioni di veicoli effettuata nei confronti dei non vedenti e dei sordomuti, ovvero dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
La circolare
Con circolare numero 72/E/2001, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti per dirimere i dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti destinatari di queste agevolazioni fiscali. Da più parti, infatti, è stato richiesto se questi benefici competano anche ai soggetti "ipovedenti" e ai soggetti "non totalmente sordomuti".
Non vedenti
L'amministrazione finanziaria evidenzia che l'articolo I, comma 2, della legge numero68/1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Nella categoria di disabili così individuata devono, quindi, comprendersi i soggetti indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge numero 138/2001. Questi articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Le definizioni
Per ciechi totali di intendono coloro che sono colpiti da
totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno
soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della
mano in entrmbi gli occhi o nell'occhio migliore.
Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno
un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che
hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%.
Per ipovedenti si intendono coloro che hanno un
residuo visivo non superiore 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio
migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno
un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.
Agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali Irpef e Iva - puntualizza la circolare - competono, quindi, solo ai disabili ricompresi in una di queste tre categorie. La condizione di appartenenza ad una di esse deve risulare dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.
Sordomuti
Per quanto concerne l'esatta indicazione dei soggetti definiti sordomuti, la legge numero 68/1999 individua i sordomuti in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Si deve quindi ritenere - conclude l'amministrazione finanziaria - che il disabile appartenga alla categoria dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente lo qualifichino tale.


