Titolo pagina: Badante deducibile per i "NON AUTOSUFFICIENTI"
L'articolo 12, comma 4-Bis, del DPR 917-86 prevede la possibilità di
dedurre dal reddito complessivo, fino a un massimo di 1.820 Euro, le spese
documentate sostenute dal contribuente "non autosufficiente" per gli addetti
(cosiddette badanti) alla propria assistenza personale
(ma anche a quella delle persone indicate all'articolo 433, codice civile).
Lo stato di "non autosufficienza" (ad esempio, coloro che non sono in
grado di assumere alimenti, di provvedere all'igiene personale eccetera)
deve risultare da certificazione medica e ai fini della deduzione
le spese devono risultare da idonea documentazione (ad esempio, ricevuta firmata)
rilasciata da colui che presta l'assistenza e contenente gli estremi
anagrafici e il codice fiscale sia del prestatore del servizio
che di colui che effettua il pagamento.
Con la circolare 10-E del 16 marzo 2005, l'amministrazione finanziaria
ha chiarito che la deduzione spetta anche nelle ipotesi in cui la prestazione è
resa a soggetto ricoverato presso una struttura di cura o di riposo,
purchè i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati
distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni. Ciò
premesso, nel caso in esame, si ritiene possibile la deducibilità
dell'onere sostenuto purchè sul documento di spesa sia esplicitata
la causale (ad esempio, "servizio da badante") e purchè i corrispettivi
per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a
quelli riferibili a eventuali altre prestazioni (in questo senso, la circolare 10-E 2005).


