Titolo pagina: Legislazione in materia cani guida
Legge numero 37 del 14 Febbraio 1974
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover
pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo di vista è riconosciuto altresė il diritto di accedere
agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (comma aggiunto
dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata.
Legge 8 febbraio 2006, n. 60
"Modifica alla Legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2006.
ARTICOLO 1
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e
i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino,
direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal
proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto
di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola,
salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o
dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida".
Come associazione non possiamo che dare il nostro plauso a questa legge
che punisce coloro che molte volte in passato hanno impedito ad un cieco accompagnato
dal suo cane guida di entrare all'interno di un esercizio pubblico.
Riteniamo che l'Italia in questa materia ancora una volta sia uno dei paesi più
indietro a livello mondiale con una normativa ferma ad esigue disposizioni di una
legge varata più di 30 anni fa e rivista ed integrata solo nel 2006 dopo
decenni che hanno visto insensibili titolari di esercizi commerciali invitare
il non vedente solo perchè accompagnato dal proprio cane guida ad
abbandonare il locale o ad entrare senza accompagnatore.
Oggi chi impedisce
ad un non vedente di entrare in un pubblico esercizio è punito con
una sanzione pecuniaria. Ma l'esperienza ci insegna che l'ignoranza e la
prepotenza a volte sono più forti delle leggi e quindi invitiamo
tutti coloro che dovessero assistere a scene di vergognosa inciviltà
ad intervenire in difesa della persona cieca chiedendo se č il caso anche
l'intervento della forza pubblica. Quanto alla persona non vedente
che venga a trovarsi in tali situazioni gli consigliamo di vincere
in primo luogo timidezza e paura facendo valere fin da subito i propri
diritti. Ovviamente ai diritti saranno affiancati sempre dei doveri per
il rispetto degli altri: ad esempio il non vedente che voglia usufruire
del taxi insieme al proprio cane curerà l'igiene e la pulizia
del cane perchè a nessuno, cieco compreso, piace salire su un
mezzo sporco o con cattivi odori. Anche la museruola in alcuni casi dovrà
essere usata; può capitare ad esempio che in un mezzo gremito di
persone, il cane possa avere reazioni mordaci, in caso di accidentale
calpestio di una parte del suo corpo, coda, zampe, eccetera.
di Irene Moretti


