Titolo pagina: Costituzione della Repubblica Italiana
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298)
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; Promulga La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è
ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI
Art. 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non
li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto
per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale
per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni,
anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni
in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni
segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e
i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa
per reati politici.
Art. 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli
nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta
le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura
la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite
minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei
minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici
o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola
e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove
e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento
e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e
di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere
un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori
che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica
o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una
Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e
il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio
di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata
nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere
la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina
le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità
e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia
e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto
se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e
ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura.
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti
che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III - IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e
dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda
o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri,
e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso
gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie,
anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il
primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi
da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio
elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano
in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed
i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se
non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso
di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e
il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione.
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che
la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata
a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare
o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone
a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi
di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina
quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale
urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale
e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti
locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e
porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia;
pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi
della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalla leggi della Repubblica alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare
alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione
esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,
delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri
e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per
le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere
a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con legge della Repubblica.
Art. 120
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale
la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale
e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Art. 124
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere
il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti
per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata
nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate
ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga
che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza
della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli
di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale
la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti
alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento
statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono
essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il
controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni
e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere
esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata
agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia;
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania;
Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può,
con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale.
Art. 134
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra
i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni
caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi
i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione
della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e
le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di
una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
.I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
.II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
.III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti
del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del
disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista
per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto
parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
.IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
.V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere.
.VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno
dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all'articolo 111.
.VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità
con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
all'entrata in vigore della Costituzione.
.VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le
altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
.IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
.X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
.XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131,
anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
.XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
.XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro
consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel
territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di
Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
.XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima
del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
.XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
.XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e
al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
.XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte
di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di
cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente
su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
.XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1º
gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere
fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente UMBERTO TERRACINIIl
Presidente del Consiglio dei Ministri ALCIDE DE GASPERI
Visto il Guardasigilli GRASSI
La Redazione ATRI TOSCANA
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