Titolo pagina: Ipovisione e cecità, come ottenere i diritti economici?
Assegni e indennità
I non vedenti e gli ipovedenti con residuo visivo non superiore a un decimo
o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30% hanno
diritto a fruire di un assegno mensile (pensione), il cui importo non
viene computato al fine dell'imposta sui redditi delle persone fisiche,
purché il reddito derivante da lavoro autonomo o subordinato
non superi una certa cifra.
Gli importi degli assegni e il tetto di reddito oltre il quale si perde
il diritto all'assegno vengono aggiornati ogni anno.
Per conoscere tali importi potete consultare i siti delle associazioni
di categoria o il sito HandyLex.
I ciechi assoluti oltre all'assegno, hanno diritto anche ad una indennità
di accompagnamento, il cui importo non viene computato al fine dell'imposta
sui redditi delle persone fisiche.
Allo stesso modo i ciechi parziali con residuo non superiore a un ventesimo
o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%, hanno diritto
ad una "indennità speciale" di importo inferiore a quella di accompagnamento.
Tali indennità non sono soggette ad alcun limite di reddito.
I non vedenti e gli ipovedenti affetti da minorazioni
aggiuntive (fisiche o psichiche) che comportino una invalidità totale hanno
diritto sia all'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili
sia a quella prevista per gli invalidi civili al 100%, purché il riconoscimento
dell'invalidità civile sia dovuto ad una patologia diversa da quella
che ha portato alla dichiarazione di cecità.
Per patologia si intende
il tipo di minorazione e non la causa delle minorazioni, che perciò può
anche essere la stessa, come quando, a seguito di incidente stradaleo malattia,
la persona perda sia la capacità visiva che quella motoria. Lo stesso vale per
i sordo-ciechi, i quali hanno diritto sia all'indennità di accompagnamento
sia all'indennità di comunicazione.
Per quanto riguarda il cumulo delle pensioni, sia di più assegni sia di questi
con la pensione di anzianità, di vecchiaia o di reversibilità, nonché
la pensione sociale, valgono regole particolari, che spesso comportano la scelta
da parte del disabile del trattamento economico a lui più favorevole.
Se la cecità è dovuta ad infortunio sul lavoro, malattia professionale,
cause belliche o di servizio si applicano leggi particolari, che prevedono assegni
ed indennità diverse. Per ottenere i benefici economici e tutti gli altri
servizi previsti per i disabili è necessario far accertare il proprio stato
di invalidità facendone richiesta all'INPS, il quale inviterà il
disabile a presentarsi dinnanzi ad una apposita commissione medica presso la ASL
di appartenenza. La commissione accerterà il visus (espresso in decimi), il
campo visivo (espresso in gradi) e la presenza di eventuali altre minorazioni, da valutare
sulla base di punti percentuali di invalidità. Il riconoscimento del campo
visivo ai fini dell'accertamento delle minorazioni visive è una conquista recente:
risale, infatti, ad una nota del Ministero della Sanità n. 21/09/2004 ed alla circolare
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 464/2004. Pertanto nei primi mesi di
applicazione di dette circolari può darsi che le ASL e le commissioni mediche
non ne siano ancora a conoscenza o siano sprovviste della relativa modulistica.
La commissione medica della ASL può anche dichiarare l'handicappato
"in situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3º, della
legge 104 del 1992. Ciò da' diritto ad ulteriori agevolazioni, di cui
parleremo tra breve. Con lo stesso procedimento può essere richiesto il
riconoscimento dell'aggravamento del deficit visivo del soggetto.
Poiché le competenze in materia di assistenza sociale sono state trasferite
alle Regioni, non si può escludere che in alcune Regioni il procedimento
da seguire per ottenere il riconoscimento dello status di cieco civile sia diverso.
Consigliamo pertanto di rivolgervi alle associazioni di categoria o ai
servizi sociali del proprio comune.
Se la perdita della vista è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale, ci si deve rivolgere all'INAIL.
Se la causa della minorazione è legata a ragioni di servizio o a cause
belliche (tra le quali vanno ricompresi anche gli infortuni verificatisi
durante il servizio militare), ci si dovràà invece rivolgere al Ministero
dell'interno.
L'INPS può verificare in qualsiasi momento il permanere dello stato
di invalidità, invitando il disabile a sottoporsi a nuova visita presso la ASL.
Agevolazioni fiscali
Le spese sostenute per l'acquisto degli ausili tecnici sono detraibili dall'IRPEF
nella misura del 19% del prezzo (D.P.R. 917/86, art. 13-bis, comma 1º, lett. c).
Lo stesso trattamento si applica all'acquisto delle automobili destinate ad agevolare
gli spostamenti dei ciechi ed alle spese per il mantenimento del cane guida.
In particolare in caso di acquisto di una automobile di cilindrata non superiore
a 2000 cc se alimentata a benzina e 2800 cc se diesel è possibile detrarre il
19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di L. 35.000.000, pari a € 18.075,99.
La detrazione può essere fatta in unica soluzione o nell'arco dei quattro anni
successivi.
L'agevolazione può essere goduta una volta ogni quattro anni, salvo il caso di
furto o incendio doloso dell'automobile. Per le automobili intestate ai disabili
o a familiari dei quali i disabili stessi siano fiscalmente a carico sono previste
anche l'IVA agevolata al 4% e l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione
(L. 342/2000, art. 50).
Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto, ovviamente, alcun
adattamento dell'autovettura, come avviene invece per i disabili motori.
È necessario fare una apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate,
che, una volta verificati i requisiti, rilascia un certificato che sostituisce
la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione, che ha sostituito
l'esposizione del bollo sul parabrezza dell'automobile.
Per quanto riguarda
la tassa di iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), essa è
di competenza provinciale. Pertanto è necessario verificare se nella
propria Provincia siano previste agevolazioni in tal senso. Per il cane guida
la legge consente di detrarre una cifra forfettaria pari a € 516,47 comprensiva di
tutte le spese di mantenimento dell'animale. Le spese mediche, comprese
quelle per interventi chirurgici, sono deducibili dal reddito ai fini
IRPEF (art. 10, lett. b, del testo unico sulle imposte dirette sopra citato). La Legge
388/2000 aveva stabilito l'esenzione dalla tassa di successione e di
donazione per i beneficiari disabili gravi se l'importo complessivo del lascito non
superava L. 1.000.000.000. Successivamente la Legge 383/2001 ha abolito
l'imposta di successione e di donazione, sottoponendo i trasferimenti di
valore superiore a € 180.759,91 alle imposte previste per gli atti
a titolo oneroso. Poiché per questi ultimi non sono previste esenzioni, è
da ritenere che il disabile che riceva per successione o donazione beni
immobili per un valore superiore alla cifra sopra indicata, debba pagare
l'imposta prevista per il corrispondente trasferimento a titolo oneroso
(vendita, costituzione di usufrutto, ecc.).
È possibile dedurre dal reddito imponibile gli oneri contributivi
relativi agli addetti ai servizi domestici e per l'assistenza personale
o familiare (colf e badanti) (D.P.R. 917/86, art. 10, comma 2º).
Il D.M. 14 marzo 1998 ha stabilito l'applicazione dell'IVA agevolata
nella misura del 4% per tutti gli strumenti tecnici ed informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap. Si tratta di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo
basato su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche,
appositamente fabbricato o di comune reperibilità, preposto ad assistere
la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale,
l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso
alla informazione e alla cultura da parte dei soggetti disabili. Per
poter ottenere tale agevolazione occorrono due requisiti:
1) Il certificato di invalidità attestante la minorazione visiva ovvero la relativa autocertificazione;
2) Un ulteriore certificato rilasciato dall'oculista della ASL attestante il collegamento funzionale tra lo strumento che si intende acquistare e la minorazione visiva. Questo secondo certificato non può essere sostituito dall'autocertificazione.
Tali certificati vanno consegnati al rivenditore, il quale nella fattura indicherà
che l'IVA applicata è del 4% ai sensi del D.M. 14 marzo 1998.
I Comuni possono prevedere delle detrazioni per l'ICI (imposta comunale sugli immobili)
se l'immobile è di proprietà di un disabile o di persona della quale
il disabile stesso sia fiscalmente a carico. Il D.Lgs. 109/1998 ha introdotto
l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), conosciuti anche con il nome complessivo di
"riccometro".
Le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di servizi pubblici possono
prevedere particolari agevolazioni se i valori dell'ISE e dell'ISEE non
superano un determinato ammontare. La presenza di un disabile all'interno
del nucleo familiare contribuisce a ridurre il valore complessivo dell'ISE
e dell'ISEE. I certificati ISE e ISEE vengono rilasciati dall'INPS
su presentazione di apposita domanda debitamente compilata, con l'indicazione
dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare.
A mero titolo esemplificativo ricordiamo che la Telecom Italia pratica uno
sconto del 50% del canone di abbonamento per gli utenti residenziali se l'ISEE
dell'intestatario dell'utenza telefonica non supera un determinato valore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio della Telecom competente
per territorio o chiamare il 187.
Protesi sanitarie
Il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 contiene il cosiddetto "nomenclatore tariffario",
cioè l'elenco delle protesi che sono fornite a totale o parziale carico
del Servizio Sanitario Nazionale, cioè delle ASL.
Tra le protesi che ci interessano vanno segnalate le lenti, i monocoli ed
altri ausili per ipovedenti, gli occhi di vetro o di resina per coloro che
hanno subito l'asportazione del bulbo oculare, il bastone bianco, l'orologio
tattile o parlante ed alcuni ausili informatici quali la sintesi vocale,
il display braille, la stampante braille e lo scanner. Tutti questi ausili
sono forniti dalla ASL, la quale provvede ad acquistarli ed assegnarli agli assistiti.
Una volta ottenuta l'assegnazione di una protesi non è possibile
richiederla nuovamente prima che sia trascorso un determinato arco di tempo,
che varia a seconda della protesi, salvo il caso di distruzione,
smarrimento o obsolescenza della protesi stessa.
Per poter ottenere tali ausili è necessario farne richiesta alla ASL.
Attualmente solo alcune ASL hanno espletato le gare d'appalto previste
dal decreto del 1999. Qualora l'ASL non abbia già scelto in tal modo
il fornitore di ciascun ausilio previsto dal nomenclatore tariffario,
sarà necessario fornire alla ASL tre preventivi di acquisto di
oggetti equivalenti: la ASL deciderà a quale fornitore rivolgersi
per l'acquisto.
Peraltro alcune ASL continuano, invece, ad applicare il nomenclatore precedente,
che prevedeva una copertura parziale di taluni ausili. Si segnala,
per la sua anomalia, la situazione del Veneto: in questa regione
l'Assessorato alla sanità ha concluso un accordo con una struttura
privata, il Centro Efesto, che realizza progetti globali,
comprendenti la diagnosi patologica e funzionale, la fornitura di
sistemi completi costituiti da computer, stampante,
ausili, ecc., e la predisposizione di un corso di addestramento
all'uso degli stessi. L'intero progetto è a carico della ASL
di appartenenza, salvo una quota a carico del beneficiario.
Questa iniziativa, se da un lato favorisce l'utente fornendogli un
sistema completo e preconfigurato, dall'altro gli preclude una
scelta libera e consapevole del materiale fornito, giacché il
Centro Efesto propone esclusivamente i prodotti realizzati da
un'unica ditta. Va peraltro segnalato che, dato l'alto costo
di tali progetti, alcune ASL si rifiutano di finanziarli,
applicando il nomenclatore tariffario nazionale.
Collocamento lavorativo
La legge 68 del 1999 ha riformato il sistema del collocamento obbligatorio
dei disabili, facendo peraltro salve le leggi anteriori che prevedono modalità
particolari per l'avviamento lavorativo dei centralinisti e dei fisioterapisti ciechi.
Per i centralinisti va ricordata la legge 113 del 1985, mentre per i fisioterapisti
ci si deve rifare alle leggi 403 del 1971 e 29 del 1994.
Per ulteriori informazioni rinviamo alla sezione Lavoro. Per l'esercizio di
professioni diverse da quelle tradizionalmente riservate ai ciechi
i disabili visivi sono assimilati agli altri disabili: devono
fare richiesta di iscrizione all'elenco unico dei lavoratori
disabili presso il Centro per l'Impiego della Provincia,
il quale, oltre a valutare il grado di invalidità, al quale sono ricollegate
talune agevolazioni per i datori di lavoro che assumono i disabili, effettuerà
anche una valutazione funzionale atta ad individuare le capacità
lavorative residue del soggetto. Da ricordare anche la legge 120 del 1991,
che ha sancito il diritto di accesso a tutti i concorsi pubblici per lo
svolgimento di attività che non siano incompatibili con la minorazione visiva.
Pensionamento anticipato
La legge 120 del 1991 prevede che i lavoratori ciechi ed ipovedenti possano
usufruire di un mese di contribuzione figurativa per ogni tre mesi di lavoro
effettivamente prestato. Ciò consente ai privi della vista di ottenere
l'anzianità contributiva richiesta dalla legge per andare in pensione
prima degli altri lavoratori. La legge 388/2000 ha stabilito una agevolazione
simile anche per gli invalidi civili con una invalidità superiore al 74%.
Vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di
lavoro effettivamente svolto, con un limite massimo di contribuzione
pari a 5 anni. Se la minorazione visiva è intervenuta successivamente
all'inizio dell'attività lavorativa, i benefici sopra menzionati
valgono solo dal momento in cui è stato riconosciuto lo stato di ciecità o
di invalidità.
Permessi speciali per i lavoratori non vedenti ed i loro familiari
L'art. 33 comma 6º della legge 104/92 consente ai lavoratori ciechi
ed ipovedenti, che siano dichiarati in situazione di gravità ai
sensi dell'art. 3, comma 3º, della stessa legge, di poter usufruire
alternativamente di un permesso retribuito di due ore al giorno o
di tre giorni al mese anche consecutivi. Tale agevolazione è stata pensata
per consentire al disabile di sottoporsi a controlli, cure o terapie
riabilitative. Tuttavia le norme regolamentari che hanno definito
il procedimento da seguire per ottenere tali permessi (richiesta
diretta al datore di lavoro) non richiedono che il disabile indichi lo scopo
per il quale domanda il permesso. I permessi di tre giorni al mese
possono essere usufruiti anche dai familiari entro il
terzo grado, purché provino di prestare assistenza continuativa
all'handicappato grave. Non è più richiesto, come una volta,
che chi ne usufruisce conviva con l'handicappato. L'INPS
ha stabilito come criterio per valutare la congruità
della domanda che l'assistito non viva a più di un'ora di
distanza da chi lo assiste. Il minorato visivo ed i familiari
con lui conviventi hanno inoltre diritto, se lavoratori,
a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il
loro consenso (art. 33 comma 5º). L'art. 80 della L. 388/2000
prevede un congedo speciale che può durare fino a due
anni nell'arco dell'intera vita lavorativa del parente convivente
con un handicappato in situazione di gravità.
Tutti questi permessi possono essere usufruiti dal parente convivente
lavoratore anche in presenza di altro parente convivente o
non convivente che non ne abbia diritto, ad esempio perché studente
o disoccupato. La materia dei congedi parentali è stata da
ultimo risistemata mediante il D.Lgs. 151/2001 (vedere in particolare l'art. 42).
La firma
Non è difficile per un cieco imparare a tracciare con la penna
la propria firma, ma quale valore legale può avere la firma di chi non può leggere
ciò che sta firmando? E che dire del fatto che spesso la firma tracciata
da un non vedente è illeggibile? Queste questioni sono state risolte dalla
legge n. 18 del 3 febbraio 1975, la quale afferma che la firma apposta da un cieco
in calce ad un documento è pienamente valida ed obbliga il cieco al rispetto
di quanto contenuto nel documento. Il non vedente ha la facoltà di
farsi assistere durante la sottoscrizione o anche di far redigere l'atto
ad un'altra persona.
In questi casi l'assistente dovrà apporre la propria firma sotto
quella del cieco, indicando rispettivamente se si tratta di "testimone" o
di "assistente alla redazione dell'atto". La presenza di due testimoni è
obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il cieco non sia in grado di firmare.
Nonostante il testo della legge n. 18 del 1975 sia molto chiaro, a volte
i notai non considerano valida la firma del cieco in quanto non è leggibile,
cioè non si riesce a leggerla lettera per lettera.
Questo accade perché la legge notarile (del 1913) parla di "sottoscrizione",
intendendo con ciò affermare che chi sottoscrive l'atto può avere
diretta conoscenza di quanto vi è scritto. In questi casi sarà
necessario farsi assistere da due testimoni. È auspicabile che
l'introduzione della firma digitale (un tesserino magnetico contenente
un codice che identifica la persona in maniera inequivocabile)
possa rimuovere gli ultimi ostacoli che impediscono ai non vedenti
di essere autonomi nella vita giuridica e nei rapporti d'affari.
Esercizio del diritto di voto
Nelle consultazioni elettorali politiche ed amministrative, compresi i
referendum, il cieco e l'ipovedente possono votare facendosi accompagnare
da una persona di fiducia. La legge n. 17/2003 ha semplificato notevolmente
l'iter burocratico. Ora il privo della vista può chiedere all'ufficio
elettorale del Comune di residenza che venga apposto sulla tessera elettorale
personale un apposito timbro che attesta una volta per tutte il diritto ad
essere accompagnato all'interno della cabina elettorale.
Per ottenere tale timbro è sufficiente recarsi all'ufficio elettorale
muniti di un certificato attestante la minorazione visiva o del libretto
di pensione rilasciato dall'INPS. L'accompagnatore può essere un
cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
italiano e non può accompagnare più di un disabile per ciascuna
consultazione elettorale. Anche in questo campo è auspicabile che
vengano adottate delle soluzioni che consentano ai ciechi ed agli
ipovedenti di votare in completa autonomia.
Ciò potrebbe avvenire ad es. realizzando delle mascherine
con dei fori in corrispondenza dei simboli dei partiti. Il cieco,
sovrapponendo la mascherina alla scheda elettorale e conoscendo
la posizione dei vari simboli potrebbe facilmente tracciare
con la matita un segno sul simbolo del candidato prescelto.
Questa soluzione è stata sperimentata a Torino nel 2000 in
occasione di un referendum con ottimi risultati. Tuttavia non
abbiamo notizia che l'esperimento abbia avuto seguito.
Un'altra possibilità è quella del voto per corrispondenza,
già praticato in diversi Paesi. Infine si può sperare
nell'introduzione del voto elettronico, già in fase di
sperimentazione, che grazie alla carta d'identità elettronica,
al riconoscimento delle impronte digitali e ad un sistema
a guida vocale consentirà ai ciechi ed agli ipovedenti
di selezionare la lista e perfino il candidato prescelto
salvaguardando pienamente la libertà e la segretezza del voto.
Fare testamento
La legge italiana prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e
per atto pubblico. Il primo è il testamento scritto direttamente dalla persona
a mano e da lei sottoscritto. Il testamento segreto è un testamento
scritto dalla persona con mezzi meccanici oppure scritto da altri, sottoscritto
dalla persona e consegnato con determinate formalità ad un notaio.
Il testamento per atto pubblico è fatto dettando le proprie volontà ad un notaio.
È fuori discussione che il cieco non può avvalersi del testamento olografo.
Purtroppo, stante l'attuale normativa, il non vedente non può neppure
realizzare il testamento segreto. Sebbene l'uso della macchina da scrivere
e del computer consentirebbero al disabile visivo di scrivere il testamento
e sebbene la firma apposta su ogni foglio come prescritto dall'art.604 del
Codice Civile sarebbe valida ai sensi della legge n. 18 del 1975, la
stessa legge conferma espressamente il divieto contenuto nell'ultimo
comma dell'art.604 del Codice Civile, secondo cui "chi non sa o non può leggere
non può fare testamento segreto". Pertanto il cieco che voglia fare
testamento dovrà necessariamente recarsi da un notaio con due
testimoni. Dato il progresso tecnologico che consente ai ciechi dotati
di personal computer di scrivere e rileggere qualsiasi documento, è auspicabile
che questa normativa venga modificata.
18 Gennaio 2007


