Titolo pagina: Indennità di mansione a tutti i centralinisti ciechi
Indipendentemente da come i lavoratori sono stati assunti.
(Corte Costituzionale 140/2006)
L'indennità di funzione prevista dall'articolo 9, comma 1,
della legge 29 marzo 1985, n. 113, spetta e va attribuita non solo ai centralinisti
non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio,
ma anche a quelli che sono stati assunti in via ordinaria.
In tal senso si
è pronunciata la Corte Costituzionale nella Sentenza 3-7 aprile 2006, n. 140,
con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, sollevata
dal Tribunale di Pescara in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Nel corso di un giudizio civile instaurato da un centralinista non vedente
assunto per pubblico concorso contro l'ASL di Pescara Penne,
il Tribunale di Pescara adito dal ricorrente aveva ritenuto che l'articolo 9, comma 1,
della legge n. 113/1985, si ponesse in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione
perchè testualmente prevedeva che l'indennitß di funzione dovesse
essere attribuita ai centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente in
base alle relative norme di tutela della categoria, senza includere tra coloro
che potevano usufruire delle stessa indennità anche i centralinisti
non vedenti assunti a seguito di pubblico concorso. La Corte Costituzionale
ha però osservato che le perplessità manifestate dal Tribunale
di Pescara possano essere superate sulla base di una interpretazione
della norma impugnata coerente con i parametri di cui agli articoli 3
e 36 della Costituzione. Infatti, secondo la Corte Costituzionale, il
sistema di protezione e di retribuzione dei lavoratori non vedenti ha la
sua ragion d'essere non già nelle modalità costitutive del
loro rapporto di lavoro, ma piuttosto nella maggiore penosità del
lavoro da essi svolto in condizioni fisiche particolari. L'indennità
di funzione non è riconosciuta ai centralinisti non affetti da cecità,
perchè solo per quelli non vedenti si giustifica una maggiore retribuzione
in considerazione della qualità di un lavoro che presenta caratteristiche
peculiari e che è svolto in condizioni di menomazione assolutamente
evidenti.
Il trattamento preferenziale attribuito ai centralinisti ciechi integra,
quindi, una scelta del legislatore giustificata dalla obiettiva gravosità
della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva. Pertanto,
una interpretazione della normativa impugnata, pienamente coerente con il dettato
costituzionale, induce a ritenere che l'indennità di mansione si ponga
essenzialmente quale "corrispettivo" della gravosità della prestazione
connessa alla menomazione e dell'impossibilità per i non vedenti di
essere adibiti a mansioni alternative. Tutto ciò rende irrilevante la
particolare modalità di accesso all'occupazione dei centralinisti
non vedenti. Tale interpretazione non può essere ostacolata dalla
formulazione testuale dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985,
là dove fa espresso riferimento alla fonte costitutiva
del collocamento obbligatorio. Da qui la dichiarazione
di non fondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Pescara.
11 Settembre 2006


