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ATRI Onlus - Associazione Toscana Retinopatici ed Ipovedenti

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Ultimo aggiornamento: giovedì 2 Febbraio 2012
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Titolo pagina: Indennità di mansione a tutti i centralinisti ciechi

Indipendentemente da come i lavoratori sono stati assunti.
(Corte Costituzionale 140/2006)

L'indennità di funzione prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, spetta e va attribuita non solo ai centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, ma anche a quelli che sono stati assunti in via ordinaria.
In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale nella Sentenza 3-7 aprile 2006, n. 140, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, sollevata dal Tribunale di Pescara in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Nel corso di un giudizio civile instaurato da un centralinista non vedente assunto per pubblico concorso contro l'ASL di Pescara Penne, il Tribunale di Pescara adito dal ricorrente aveva ritenuto che l'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, si ponesse in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione perchè testualmente prevedeva che l'indennitß di funzione dovesse essere attribuita ai centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente in base alle relative norme di tutela della categoria, senza includere tra coloro che potevano usufruire delle stessa indennità anche i centralinisti non vedenti assunti a seguito di pubblico concorso. La Corte Costituzionale ha però osservato che le perplessità manifestate dal Tribunale di Pescara possano essere superate sulla base di una interpretazione della norma impugnata coerente con i parametri di cui agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Infatti, secondo la Corte Costituzionale, il sistema di protezione e di retribuzione dei lavoratori non vedenti ha la sua ragion d'essere non già nelle modalità costitutive del loro rapporto di lavoro, ma piuttosto nella maggiore penosità del lavoro da essi svolto in condizioni fisiche particolari. L'indennità di funzione non è riconosciuta ai centralinisti non affetti da cecità, perchè solo per quelli non vedenti si giustifica una maggiore retribuzione in considerazione della qualità di un lavoro che presenta caratteristiche peculiari e che è svolto in condizioni di menomazione assolutamente evidenti.
Il trattamento preferenziale attribuito ai centralinisti ciechi integra, quindi, una scelta del legislatore giustificata dalla obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva. Pertanto, una interpretazione della normativa impugnata, pienamente coerente con il dettato costituzionale, induce a ritenere che l'indennità di mansione si ponga essenzialmente quale "corrispettivo" della gravosità della prestazione connessa alla menomazione e dell'impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative. Tutto ciò rende irrilevante la particolare modalità di accesso all'occupazione dei centralinisti non vedenti. Tale interpretazione non può essere ostacolata dalla formulazione testuale dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, là dove fa espresso riferimento alla fonte costitutiva del collocamento obbligatorio. Da qui la dichiarazione di non fondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Pescara.

11 Settembre 2006