Salta il menu e vai ai contenuti

ATRI Onlus - Associazione Toscana Retinopatici ed Ipovedenti

Dimensioni del testo

Dimensione testo a 14 pixel Dimensione testo a 16 pixel Dimensione testo a 18 pixel | Contrasto |
Ultimo aggiornamento: giovedì 2 Febbraio 2012
Ti trovi in: Home / Servizi / Leggi e Normative / Riconoscimento minoranza visiva

Titolo pagina: Come si fa ad ottenere il riconoscimento della minoranza visiva?

Punto 1) Domanda alla commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile di ipovisione e cecità.

La domanda per il riconoscimento va presentata alla ASL ove ha sede la specifica commissione medica, allegando un certificato oculistico nel quale sia indicata la patologia, il residuo visivo di entrambi gli occhi e l'eventuale riduzione del campo visivo perimetrico binoculare; inoltre, è opportuno allegare, se disponibile, la cartella clinica od ogni altro documento diagnostico.

Punto 2) Attenzione alle modalità di compilazione del verbale di accertamento.

Con l'entrata in vigore della legge 3 aprile 2001 n. 138, è stata ampliata la fascia dei minorati della vista e sono state riclassificate le tipologie di ipovisione. Questo fatto ha consentito l'allargamento a molti ipovedenti di svariati benefici e agevolazioni più oltre descritti al punto 3).
È importante che nel verbale di accertamento, nella parte diagnostica, venga indicata anche l'eventuale riduzione del campo visivo perimetrico binoculare. Per completezza d'informazione, riportiamo di seguito quanto viene specificato dalla legge 138/2001:

... omissis ...

Art. 2: Definizione ciechi totali

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o dal moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art.3: Definizione di ciechi parziali

1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4: Definizione di ipovedenti gravi

1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5: Definizione di ipovedenti medio-gravi

1. Si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Art. 6: Definizione di ipovedenti lievi

1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

... omissis ...