Titolo pagina: Il Testamento del non vedente
La persona non vedente non può scegliere liberamente il tipo di testamento da redigere, poiché sia il suo deficit visivo, sia il legislatore pongono dei vincoli alla forma che tale atto deve avere.
I soggetti interessati
Anche le persone non vedenti, ovviamente, hanno diritto a disporre dei loro beni dopo la morte mediante testamento, in alternativa alle regole dettate dal legislatore per la successione legittima. Tuttavia, la loro condizione fisica si ripercuote necessariamente sul tipo di testamento da redigere.
La normativa
L'art. 601 del codice civile stabilisce che le forme ordinarie
di testamento sono il testamento olografo, redatto direttamente
dall'interessato, ed il testamento per atto di notaio. Quest'ultimo può
essere, a sua volta, pubblico o segreto.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto
di mano del testatore, secondo quanto dispone l'art. 602 del codice civile. Esso può
essere redatto con qualsiasi mezzo idoneo alla scrittura (penna, matita, gesso, pittura
e perfino diamante e carbone) ad eccezione degli strumenti di scrittura
meccanica (macchina da scrivere, impressione a stampa, computer), in quanto tali
apparecchi hanno propri caratteri di scrittura identici per tutti, mentre il testamento
olografo esige, per la sua validità, la grafia del testatore. Per la stessa
ragione la persona non vedente non può utilizzare la scrittura in caratteri Braille, né, più
in generale, l'alfabeto Morse.
Diversamente, il testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603 del codice civile, è
ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni: il testatore dichiara al notaio la sua
volontà e questi la riporta per iscritto. Questa disposizione normativa si applica,
senza eccezione alcuna, anche alla persona non vedente, posto che sia capace di porre
la propria firma sull'atto pubblico.
Nell'eventualità che la persona non vedente non sappia sottoscrivere il documento,
ovvero che sappia apporre solo il segno di croce, sarà necessario l'intervento
obbligatorio di due assistenti del non vedente. Nel caso in cui intervenga all'atto
pubblico un non vedente analfabeta, bisogna distinguere: se sa
sottoscrivere l'atto, oltre ai due testimoni, potrà intervenire un assistente
su sua richiesta; se, invece, sa apporre il segno di croce o non sa sottoscrivere,
sarà necessario l'intervento obbligatorio di due assistenti.
Problemi aperti e soluzioni possibili
Il terzo tipo di testamento, quello segreto, disciplinato dall'art. 604 del
Codice Civile, può essere scritto dal testatore o da un terzo e consegnato
ad un notaio nel rispetto di una particolare serie di formalità.
Se scritto dal testatore, l'atto deve essere da lui firmato alla fine delle
disposizioni; se, invece, è redatto in tutto o in parte da altri,
o con mezzi meccanici, l'atto deve portare la sottoscrizione del testatore
su tutti i fogli.
Quanto alla persona non vedente, l'ultimo comma dell'art.604 gli nega la possibilità
di redigere questo tipo di atto, affermando che "chi non sa o non può leggere non
può fare testamento segreto".
Questa preclusione è confermata dall'art. 2 della legge n. 18 del 3/2/1975,
"Provvedimenti in favore dei ciechi", il quale ha ribadito tale divieto
richiamando espressamente proprio l'articolo 604, ultimo comma, del Codice Civile.
Da quanto sin qui detto si deduce che il disabile visivo, il quale
voglia fare testamento e, come è probabile, non sia in condizione
di redigere quello olografo, dovrà necessariamente ricorrere
al testamento pubblico e recarsi da un notaio con i testimoni.
da "PRESS VISIONE"


