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ATRI Onlus - Associazione Toscana Retinopatici ed Ipovedenti

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Ultimo aggiornamento: giovedì 2 Febbraio 2012
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Titolo pagina: Il Testamento del non vedente

La persona non vedente non può scegliere liberamente il tipo di testamento da redigere, poiché sia il suo deficit visivo, sia il legislatore pongono dei vincoli alla forma che tale atto deve avere.

I soggetti interessati

Anche le persone non vedenti, ovviamente, hanno diritto a disporre dei loro beni dopo la morte mediante testamento, in alternativa alle regole dettate dal legislatore per la successione legittima. Tuttavia, la loro condizione fisica si ripercuote necessariamente sul tipo di testamento da redigere.

La normativa

L'art. 601 del codice civile stabilisce che le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo, redatto direttamente dall'interessato, ed il testamento per atto di notaio. Quest'ultimo può essere, a sua volta, pubblico o segreto.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, secondo quanto dispone l'art. 602 del codice civile. Esso può essere redatto con qualsiasi mezzo idoneo alla scrittura (penna, matita, gesso, pittura e perfino diamante e carbone) ad eccezione degli strumenti di scrittura meccanica (macchina da scrivere, impressione a stampa, computer), in quanto tali apparecchi hanno propri caratteri di scrittura identici per tutti, mentre il testamento olografo esige, per la sua validità, la grafia del testatore. Per la stessa ragione la persona non vedente non può utilizzare la scrittura in caratteri Braille, né, più in generale, l'alfabeto Morse.
Diversamente, il testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603 del codice civile, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni: il testatore dichiara al notaio la sua volontà e questi la riporta per iscritto. Questa disposizione normativa si applica, senza eccezione alcuna, anche alla persona non vedente, posto che sia capace di porre la propria firma sull'atto pubblico.
Nell'eventualità che la persona non vedente non sappia sottoscrivere il documento, ovvero che sappia apporre solo il segno di croce, sarà necessario l'intervento obbligatorio di due assistenti del non vedente. Nel caso in cui intervenga all'atto pubblico un non vedente analfabeta, bisogna distinguere: se sa sottoscrivere l'atto, oltre ai due testimoni, potrà intervenire un assistente su sua richiesta; se, invece, sa apporre il segno di croce o non sa sottoscrivere, sarà necessario l'intervento obbligatorio di due assistenti.

Problemi aperti e soluzioni possibili

Il terzo tipo di testamento, quello segreto, disciplinato dall'art. 604 del Codice Civile, può essere scritto dal testatore o da un terzo e consegnato ad un notaio nel rispetto di una particolare serie di formalità.
Se scritto dal testatore, l'atto deve essere da lui firmato alla fine delle disposizioni; se, invece, è redatto in tutto o in parte da altri, o con mezzi meccanici, l'atto deve portare la sottoscrizione del testatore su tutti i fogli.
Quanto alla persona non vedente, l'ultimo comma dell'art.604 gli nega la possibilità di redigere questo tipo di atto, affermando che "chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".
Questa preclusione è confermata dall'art. 2 della legge n. 18 del 3/2/1975, "Provvedimenti in favore dei ciechi", il quale ha ribadito tale divieto richiamando espressamente proprio l'articolo 604, ultimo comma, del Codice Civile.
Da quanto sin qui detto si deduce che il disabile visivo, il quale voglia fare testamento e, come è probabile, non sia in condizione di redigere quello olografo, dovrà necessariamente ricorrere al testamento pubblico e recarsi da un notaio con i testimoni.

da "PRESS VISIONE"