Salta il menu e vai ai contenuti

ATRI Onlus - Associazione Toscana Retinopatici ed Ipovedenti

Dimensioni del testo

Dimensione testo a 14 pixel Dimensione testo a 16 pixel Dimensione testo a 18 pixel | Contrasto |
Ultimo aggiornamento: giovedì 2 Febbraio 2012
Ti trovi in: Home / Servizi / Scuola e Lavoro / Cenni Storici

Titolo pagina: Integrazione scolastica: cenni storici

Dall'inserimento all'integrazione degli alunni handicappati nella scuola comune: evoluzione culturale e normativa.

L'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole di ogni ordine e grado trova i suoi fondamenti nel dettato costituzionale. Sin dall'emanazione della Costituzione repubblicana (1948) viene affermato che l''integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei soggetti in situazione di handicap rappresenta una questione che richiede azioni concrete ed un intervento integrato tra diverse responsabilità istituzionali (Andrea Avon, 2006).
Sono occorsi decenni, tuttavia, perchè la "cultura costituzionale" riuscisse ad imporsi. Entrata in vigore nel 1948, la Costituzione della Repubblica, agli articoli 2, 3, 4, 34, 38 ed altri, affermava diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale dell'uomo (art. 2); "tutti i cittadini", si afferma all'articolo 3, "hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge", e il compito della Repubblica è "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".
L'articolo 4 riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e la necessità di promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto. Lo stesso principio viene riaffermato per gli handicappati nell'articolo 38 dove si legge: "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale"; mentre l'articolo 34 afferma "la scuola è aperta a tutti".

Solo nel 1971 (legge n. 118) gli alunni con handicap hanno visto riconosciuto il proprio diritto all'inserimento scolastico nella scuola elementare e nella scuola media, sancito in modo più concreto nel 1977 (legge n. 517), esteso negli stessi anni alla scuola materna, e nella scuola superiore nel 1987 (sentenza della Corte Costituzionale n. 215).

La storia dell'integrazione scolastica testimonia un'evoluzione nel costume e nella consapevolezza pedagogica. Il quadro culturale e normativo attuale si è sviluppato negli anni Ottanta-Novanta ed è rappresentato dai principi per la prima volta affermati nella Premessa ai Programmi Ministeriali per la scuola elementare del 1985, ribaditi poi dalla legge 148 del 1990 di riforma degli ordinamenti della scuola elementare, dagli Orientamenti del 1991 per la scuola dell'Infanzia, dalla già citata sentenza n. 215 del 1987 della Corte Costituzionale, e, finalmente, dalla Legge 104 del 1992.

In questi documenti il principio dell'integrazione viene collocato nell'ambito dei diritti della persona e del cittadino riconosciuti dalla Costituzione e da varie carte internazionali (diritto all'educazione e all'istruzione, diritto alla salute, diritto al lavoro), togliendolo dalla sfera della mera assistenza e del bisogno (a cui la collettività poteva anche sottrarsi) cui corrisponde, invece, un preciso impegno da parte della scuola e della società.

Si è dovuto attendere il 1992, con la legge n. 104, per registrare il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile, dall'asilo nido sino alla vecchiaia, con una disciplina che tuttora costituisce il riferimento fondamentale per l'integrazione in qualsiasi settore. Le norme contenute nella legge n. 104 aventi specifico riferimento al sistema di istruzione sono state riprese dal decreto legislativo n. 297/94, che ha raccolto in un Testo Unico l'intera legislazione scolastica vigente.

La stessa legge n. 104 ha preteso l'integrazione interistituzionale (in particolare tra servizio scolastico, servizi sanitari e servizi sociali) necessaria per rendere effettivo il diritto all'integrazione (Andrea Avon, 2006).

In ragione di un compito istituzionale preciso derivante alla scuola, e in particolare alla scuola obbligatoria, dal suo essere "ambiente educativo di apprendimento", essa deve garantire ad alunni "diversi" adeguate possibilità di apprendimento e opportunità educative al fine di soddisfare il diritto all'educazione e all'istruzione. Per "educare" si intende infatti aiutare l'individuo a realizzare la sua area potenziale di sviluppo.
Una concezione molto diffusa tende ad identificare l'handicap con il deficit.
Sulla base, invece, di tale distinzione, si può affermare che il compito della scuola è quello di ridurre o annullare l'handicap, mentre il deficit risulta assai difficilmente aggredibile (questo compito spetta alla ricerca scientifica). Il deficit è infatti di competenza degli specialisti, dei medici, degli psicologi, dei neuropsichiatri, ed è oggetto di interventi riabilitativi. L'handicap è invece una conseguenza del deficit (organico, psichico, sensoriale, fisico) ed è determinato dalla condizione personale con cui un soggetto vive tale dimensione, quasi sempre permanente, di minorazione, incapacità o difficoltà in riferimento ai compiti che gli sono richiesti dall'ambiente.
Mentre il deficit si colloca nella dimensione individuale del soggetto, l'handicap si colloca, al contrario, inevitabilmente, nella sfera relazionale.
Il compito della scuola è quello di accogliere il deficit, ma soprattutto di ridurre l'handicap, guidando nel miglior modo possibile l'alunno a sviluppare le potenzialità residue (Luciano Rondanini, 1995).
Non sempre però è stato così.
Dopo aver ignorato per lungo tempo il problema degli handicappati, l'interesse per tali soggetti viene concretizzandosi solo agli inizi del Novecento.
Il Regolamento Generale del 1928, relativo al Testo Unico sull'istruzione elementare, prevedeva scuole speciali per sordomuti, scuole speciali per ciechi, classi differenziali per ritardati e/o indisciplinati. L'articolo 415 disponeva che "quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, proporre l'allontanamento definitivo al Direttore Didattico, il quale curerà l'assegnazione dello scolaro alle classi differenziali o, secondo i casi, d'accordo con la famiglia, inizierà le pratiche opportune per il ricovero in istituti per corrigendi". Dal disposto dell'articolo emerge una questione di fondo: la scuola comune si pone come istituzione rigida che fa richieste e impone comportamenti senza tenere conto dei bisogni e delle possibilità dei singoli fruitori; gli alunni che non si adattano a recepire passivamente quanto viene loro trasmesso o imposto, manifestando atteggiamenti di insofferenza e di indisciplina, rischiano di essere avviati alle classi differenziali.
Dal 1962 in seguito alla legge 24/7/1962 n. 1073 e a successive circolari ministeriali, si assiste ad un progressivo incremento delle classi differenziali e delle scuole speciali, anche in seguito ai numerosi stanziamenti di bilancio. Con varie circolari ministeriali si precisa che la selezione degli educandi dovrà essere accuratissima, fatta da neuropsichiatri dell'équipe scolastica, e tale da escludere gli scolari che possano trarre profitto da un buon insegnamento individualizzato nella scuola comune. Dunque sembra prevalere la tendenza a classificare gli alunni in normali educabili, in insufficienti e disadattati rieducabili e in insufficienti semieducabili. I primi vengono ammessi a frequentare la scuola comune, i secondi le classi differenziali, i terzi la scuola speciale.
Ma se educare significa aiutare l'individuo a realizzare la sua "area potenziale di sviluppo", e se questo è il compito istituzionale della scuola che deve predisporsi per essere un ambiente educativo adeguatamente stimolante per offrire tutte le opportunità affinché ogni bambino realizzi il massimo delle sue possibilità personali, non si può accettare la classificazione dei bambini in educabili, semieducabili e ineducabili. E a maggior ragione non la si può accettare se essa costituisce il riferimento categoriale per ammetterli a scuole diverse. Da questo punto di vista le classi differenziali e la scuola speciale sono un "assurdo pedagogico" (Ernesto Bisogni, 1981).
La legge 118 del 1971, a favore dei mutilati e invalidi civili, fu la prima che avvertì l'esigenza che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire nelle classi comuni della scuola pubblica (articolo 28). Essa prevedeva che l'obbligo scolastico si dovesse realizzare all'interno delle classi normali della scuola, salvo i casi in cui i soggetti sono affetti da gravi deficienze intellettive e da menomazioni fisiche tali da impedire l'apprendimento o l'inserimento nelle classi comuni. Tuttavia prevalse ancora la politica delle classi differenziali viste come una struttura protettiva in grado di fornire al bambino assistenza medica, appositi edifici, adeguati sussidi didattici, insegnanti "specializzati" che provvedono solo a loro. Solo pochi anni dopo, a partire dal 1975, grazie al Documento della Commissione Falcucci, nel quale si sosteneva l'opportunità dell'inserimento degli handicappati nella scuola comune, si realizza un'inversione di tendenza che portò al graduale smantellamento delle classi differenziali e delle scuole speciali. Il problema dell'educazione degli handicappati doveva essere pedagogico più che di carattere sanitario. Le scuole speciali costituivano infatti un ambiente segregante, artificioso che non favorisce i processi di socializzazione e di comunicazione degli handicappati costretti prevalentemente a processi di interazione con coetanei minorati. Nelle istituzioni speciali l'handicap è affrontato soprattutto dal punto di vista medico e il minore finiva per essere identificato con l'handicap di cui è portatore, dando luogo ad una interpretazione riduttivistica della sua personalità, finendo quasi per perdere di vista il bambino come persona nel suo complesso che ha sì delle difficoltà, ma anche delle capacità residue, delle potenzialità, dei sentimenti, degli interessi.

Linserimento degli alunni con handicap nelle scuole comuni, avvenuto a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, è passato alla storia per essere stato un inserimento "selvaggio" perchè non fu accompagnato da una idonea preparazione dell'ambiente che doveva accoglierli non adeguato dal punto di vista strutturale ma soprattutto umano: la mancanza di adeguate strutture scolastiche, l'impreparazione dei docenti, la frequente opposizione dei genitori degli alunni considerati "normali" che vedevano in tale inserimento un decadimento della qualità della scuola, e, non ultimo, l'atteggiamento psicologico di non disponibilità di alcuni insegnanti. Occorreva dunque lavorare ancora molto per fare in modo che dall'inserimento si passasse all'integrazione attraverso un'organizzazione flessibile della scuola attenta alle esigenze e alle istanze educative dei singoli alunni, e un ambiente educativo fondato sui principi dell'accoglienza e della diversità, vista come una risorsa preziosa, fonte di arricchimento personale per tutti.
L'handicappato deve essere considerato nel suo essere persona con le sue carenze ma anche con il suo potenziale di crescita. È indispensabile superare l'atteggiamento che ce lo fa considerare solo nell'ottica dell'handicap di cui è portatore. Questo perchè l'integrazione dell'handicappato all'interno della classe passa attraverso un giusto rapporto umano e culturale tra insegnante e alunno in difficoltà, tra insegnante e gli altri alunni, tra insegnanti e genitori. Infatti spesso l'handicappato è visto secondo quella che è l'attività mediatrice degli insegnanti.
Favorirono il processo dell'integrazione scolastica e il miglioramento della qualità della scuola diverse norme, che furono emanate in quegli anni; la legge 517 del 1977 introduce, tra le altre cose, la figura dell'insegnante di sostegno nella scuola elementare e media, nonché l'impiego di un'equipe medica a supporto della scuola, attività integrative che vanno ad aggiungersi ai linguaggi verbale e matematico più congeniali agli handicappati e utili a tutti: pittorico-plastico, mimico-gestuale, musicale eccetera.
Ciò contribuì a modificare anche dall'interno la struttura scolastica nella direzione delle classi aperte con la formazione di gruppi orizzontali e verticali in cui sarebbero stati inseriti alunni in difficoltà attuando un'organizzazione flessibile della scuola che avrebbe permesso di attuare per gli alunni handicappati i criteri della massima socializzazione e della minima segregazione, includendo negli organici posti di insegnanti di sostegno (Ernesto Bisogni, 1981). La legge 270 del 1982 introduce la figura dell'insegnante di sostegno anche nella scuola dell'infanzia.
Per quanto riguarda le scuole superiori, la legge 118 del 1971 prevedeva che dovesse essere "facilitato" l'accesso a tali scuole da parte di studenti disabili.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987 viene eliminato il termine "facilitato" e si afferma che "è assicurata la frequenza dei ragazzi handicappati nelle scuole superiori" attraverso anche l'introduzione dell'insegnante di sostegno.

Con la "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", n. 104 del 5 febbraio 1992 si definiscono ulteriormente le condizioni per favorire l'integrazione scolastica: è ritenuta indispensabile la collaborazione e un'azione coordinata da parte della scuola, della famiglia, degli enti locali, delle asl. Sono istituiti appositi Accordi di Programma stipulati a livello provinciale tra provveditorato, ASL e Enti Locali, gruppi di lavoro a livello provinciale e scolastico.
Anche la stessa definizione di "handicap" ha visto a partire dagli anni Settanta una evoluzione che rispecchia la maturazione di nuove consapevolezze.
Nella Legge 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili (questa era la denominazione giuridica degli handicappati) si trova la più estensiva definizione di handicappato presente nella nostra legislazione (articolo 2).
In base ad essa si considerano handicappati "i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti funzionali e sensoriali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
La definizione proposta dal Documento della Commissione Falcucci (1975) ha trovato larga eco nella scuola.
In esso si legge: "Si intendono per handicappati i minori che, in seguito ad evento morboso o traumatico intervenuto in epoca pre-peri-post natale, presentino una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali che li mettono in difficoltà di apprendimento o di relazione".
Nel 1980 nella legge Regionale n. 46 della Regione Veneto compare una definizione che costituisce decisamente un passo in avanti rispetto alle precedenti.
"Per handicappato si intende la persona di qualsiasi età che, per evento patologico, congenito, ereditario, traumatico o comunque intervenuto, è menomata nelle proprie facoltà fisiche e/o psichiche e/o sensoriali, incontra difficoltà di relazione, apprendimento, inserimento lavorativo, ed è, pertanto, soggetta o esposta a processi o situazioni di emarginazione".
Ma sulla base di quanto è stato detto si potrà facilmente intuire perché la definizione di persona handicappata della Legge 104 del 5/2/1992 costituisca davvero un punto di arrivo. "È persona handicappata colui che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione" (articolo 3). Essa infatti, nel sottolineare il fatto di trovarsi di fronte ad un processo di svantaggio, permette di cogliere l'emergenza degli interventi conseguenti (Andrea Avon, 2006), inoltre è significativo che la Legge non usi più l'espressione portatore di handicap, quasi a sottolineare esclusivamente il peso da sopportare e gli ostacoli da superare, ma utilizzi una dizione molto più corretta, quella di persona handicappata (L. Rondanini, 1995 ).
Il concetto di persona richiama infatti ai concetti di unità, unicità e integrità.

di Irene Moretti