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ATRI Onlus - Associazione Toscana Retinopatici ed Ipovedenti

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Ultimo aggiornamento: giovedì 2 Febbraio 2012
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Titolo pagina: Assegnazione dell'insegnante di sostegno

L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla necessità della realizzazione degli obiettivi educativi di ciascun ordine di scuola e dalle esigenze di integrazione degli alunni in situazione di handicap. L'insegnante di sostegno è un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".

Dagli anni '90 ad oggi purtroppo abbiamo assistito ad una progressiva riduzione dell'assegnazione dei posti di sostegno.

La Legge 148 del 1990 (di riforma degli ordinamenti della scuola elementare) prevedeva la determinazione dei posti di sostegno in organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto avrebbero potuto essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richiedesse interventi maggiormente individualizzati, e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

La Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 all'art. 40 comma 3 attribuisce, nell'ambito dell'organico provinciale, un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia (tutti indifferentemente). I dirigenti scolastici possono procedere, con adeguate motivazioni, alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni ( legge 20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146).

L'attivazione di posti di sostegno in deroga dovrà essere autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale (legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7 (Finanziaria 2003). Attualmente i posti in deroga rappresentano circa il 45% di tutti i posti di sostegno attivati, sono coperti da docenti con contratto a termine che ogni anno cambiano di sede e di persona.

Possiamo dire che i governi che si sono succeduti nel corso di questi ultimi anni non hanno fatto molto per cambiare la situazione che emerge dal quadro di cui sopra, in base al quale gli insegnanti di sostegno sembrano peraltro non tanto assegnati agli alunni, quanto alla scuola e spesso utilizzati da essa come meglio crede (ad esempio per supplenze orarie in altre classi, per difficoltà di reperire in tempi utili supplenti temporanei), per non parlare poi del "sostegno" come "trampolino" per diventare insegnanti di ruolo ordinari (dopo 5 anni l'insegnante di sostegno di ruolo può chiedere, infatti, di transitare nel ruolo comune dei docenti).
C'è da aggiungere, poi, che i tagli alla spesa pubblica hanno fatto sì che il limite massimo di 20 alunni per classe in presenza dell'alunno in situazione di handicap venisse disatteso dall''amministrazione scolastica portando ad un massimo di due la quota di alunni con disabilità, a patto che fossero "non gravi". Prassi illegittima, che come sostiene anche Salvatore Nocera, Vicepresidente della FISH, è stata incoraggiata dalle mancate reazioni ad essa e che con la Circolare Ministeriale 19/2007 è stata addirittura "legittimata", portando a 22 il numero massimo di alunni delle classi con due alunni disabili e a 27 il numero massimo degli studenti nelle classi frequentate da un solo alunno con disabilità".
Il risultato è stato quello della creazione di situazioni di classi numerose con presenza di più alunni handicappati, con ore di sostegno sempre meno adeguate scalfendo il diritto inalienabile allo studio previsto dalla Costituzione per gli alunni disabili e non, suscitando proteste sia nel corpo docente che nei genitori degli alunni. Riducendo il proprio impegno in termini economici, lo Stato ha costretto non poche volte gli enti locali ad intervenire anche oltre i propri doveri per far fronte alle criticità del proprio territorio. A rimettere un po' in ordine le cose è intervenuta una Sentenza del TAR del Lazio del 2007 che ha ribadito l'obbligo di non superare il numero massimo di venti studenti in una classe che veda la presenza di un alunno in situazione di gravità, o, solo eccezionalmente, di due alunni con disabilità "non gravi".
La sentenza ha anche affrontato e risolto la questione riguardante l'obbligo dei Comuni di fornire assistenti per l'autonomia e la comunicazione, non generici, ma specificamente formati, ribadendo poi la necessità, da parte delle singole istituzioni scolastiche, di garantire la presenza di collaboratori e collaboratrici scolastiche (bidelli e bidelle) formati per l'assistenza igienica degli alunni con disabilità.

Il disegno di legge per la Finanziaria 2008, infine, cancella i posti di sostegno in deroga che dal 1998 erano previsti con nomina di docenti con contratto a tempo determinato. Si tratterà davvero, come sostengono alcuni, di un passo decisivo verso la stabilizzazione del settore, poiché, in questo modo, sui posti di sostegno istituiti andranno, normalmente, docenti di ruolo e non più a termine? Noi ce lo auguriamo.

Docenti ed ore aggiuntive

L'istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di provenienza, attraverso le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica, secondo la previsione contenuta nell'art. 28 del CCNL comparto scuola 2002/2005 (che rimanda agli artt. 30 e 31 del CCNI 31/8/99) e le misure del compenso orario lordo di cui alla Tabella 5 allegata al medesimo Contratto.

di Irene Moretti della Redazione Atritoscana
13 Dicembre 2007