Titolo pagina: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2008-2009: C.M. Nº 110/07
Consigli ai genitori
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato il 14 dicembre 2007 la Circolare n. 110 nella quale si incontrano due accenni agli alunni con disabilità ed esattamente nella parte iniziale concernente gli adempimenti da aprile a giugno e nel punto 9.
Descrizione della circolare
È obbligatorio presentare le domanda di iscrizione solo per il primo anno di ogni grado di scuola (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado), in quanto per gli anni successivi dello stesso ciclo provvede l'amministrazione scolastica, che provvede pure d'ufficio nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria e da questa alla secondaria di primo grado se l'alunno frequenta un istituto comprensivo.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 30 Gennaio 2008.
La famiglia può scegliere qualunque scuola pubblica o paritaria senza vincolo di residenza.
Le domande debbono essere presentate dai genitori o da chi esercita la potestà
genitoriale:
- per le scuole dell'infanzia e primaria, alla scuola nella quale si vuole iscrivere
il figlio;
- per le scuole secondarie di primo e secondo grado, alla scuola in cui il figlio
sta frequentando l'ultimo anno.
È consentito il trasferimento ad altra scuola dopo l'iscrizione purché si ottenga il nulla osta della scuola di provenienza.
In caso di eccessive richieste di iscrizione alla stessa scuola il Dirigente accetta quelle rientranti nei criteri fissati dagli organi collegiali della scuola, per quelle eccedenti concorda con la famiglia l'invio ad altra scuola.
Per l'iscrizione degli alunni con disabilità occorre una certificazione collegiale di handicap o handicap grave, rilasciata dalla ASL di residenza o da Ente convenzionato o accreditato, ai sensi del DPCM nº 185/06.
Per gli alunni con disabilità fra aprile e giungo 2008 il Dirigente Scolastico deve provvedere a far predisporre il Profilo Dinamico Funzionale, il Piano Educativo Individualizzato (Art. 12, comma 5 Legge nº 104/92) e il Progetto Didattico (art. 42 del D.M. 331/98 e D.M. 141/99) per l'inoltro delle richieste delle risorse necessarie quali: le ore di sostengo e collaboratori o collaboratrici scolastiche (ex bidelli) per l'assistenza igienica all'Ufficio Scolastico Regionale; gli assistenti per l'autonomia o la comunicazione, trasporto gratuito, attrezzature, ausili e sussidi didattici, eliminazione barriere architettoniche rispettivamente al Comune (per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) o alla Provincia (per la scuola secondaria di secondo grado); ciò ai sensi dell'art. 139 del D.Lvo. nº 112/98 (che però la Circolare n. 110/07 omette di citare esplicitamente).
Osservazioni
La Circolare non esplicita alcune norme che comunque rimangono confermate a tutela dei diritti degli alunni con disabilità. Sembra opportuno ricordarle: l'art. 3, comma 3 della Legge nº 104/92 stabilisce che per le persone certificate con handicap in situazione di gravita (gli alunni con sindrome di Down sono considerati in situazione di gravità automaticamente in base all'art. 94, comma 3 della Legge nº 289/02) l'accesso ai servizi previsti dalla stesse legge quadro è prioritario rispetto a tutti gli altri soggetti. Pertanto i collegi dei docenti e i Consigli di Istituto nel fissare i criteri per graduare le domande di iscrizione in eccesso debbono comunque tener presente tale priorità che non può essere modificata con una semplice delibera amministrativa. Le domande di iscrizione di alunni con disabilità certificata che pervengono ad una scuola hanno pertanto precedenza rispetto alle richieste di iscrizione degli altri alunni.
La Circolare n. 110/07 fa riferimento alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale ai sensi dell'art. 4 del DPR del 24 febbraio del 1994. Tale riferimento va coordinato con la tempistica indicata all'inizio della stessa Circolare fra aprile e giugno. Infatti l'art. 4 del DPR del 24 febbraio 1994 stabilisce che il GLH operativo formuli il Profilo Dinamico Funzionale dopo 2 mesi di osservazione dall'inizio dell'anno scolastico, mentre la precedente disposizione della stessa Circolare n. 110/07 richiede, correttamente, il compimento di tale adempimento tra aprile e giugno. Siccome per tale data può accadere che ancora non sia stata determinata la sezione o il Consiglio di Classe che verrà frequentato dall'alunno a partire dal settembre successivo (2008), è prassi corrente in molte scuole che tali adempimenti vengano svolti da alcuni docenti del GLH di Istituto e delle Funzioni Strumentali per il sostegno didattico, d'intesa con gli operatori socio-sanitari dell'ASL e con la famiglia, con la partecipazione, ove possibile, anche di insegnanti del ciclo precedente. Con il 1 settembre poi il Consiglio di Classe definitivo provvederà alla revisione definitiva del Progetto Didattico in sede di programmazione ai sensi della Nota Ministeriale prot. nº 4798/A4a del 27 luglio 2005.
Si ricorda che in caso di trasferimento di scuola, l'alunno certificato ha comunque diritto ad ottenere, sia pur tardivamente, le ore dell'insegnante per le attività di sostegno e le altre risorse richieste con il Piano Educativo Individualizzato.
Rimangono comunque valide perchè mai abrogate le norme sulle iscrizioni concernenti gli alunni con disabilità contenute nella C.M. nº 363/94 sia per la parte riguardante le mancate certificazioni di handicap, sia per la parte relativa all'attestato delle ASL per le iscrizioni in alcune scuole superiori.
Queste chiarificazioni sono sembrate necessarie per facilitare il compito delle famiglie e talora anche di Dirigenti Scolastici che talvolta ignorano la specifica normativa sull'integrazione di alunni con disabilità che non è prevista come obbligatoria nei corsi/concorsi di immissione in ruolo.
Certo sarebbe stato opportuno che la Direzione Generale del Ministero che ha emanato questa importante Circolare avesse preventivamente consultato uno dei quattro organi Ministeriali che si occupano dell'Integrazione scolastica, e cioè: il Sottosegretario con delega all'Integrazione, l'Ufficio IV della Direzione Generale per lo studente, il Comitato tecnico/scientifico dell'Osservatorio Ministeriale sull'integrazione soclastica e la Consulta della Associaizoni dello stesso Osservatorio.
È auspicabile un coordinamento stabile tra questi organismi e i vari uffici delle Direzioni Generali che emanano norme generali che comunque hanno ricadute dirette o indirette sulla normativa per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.


